Rientro in servizio dopo il 30 aprile: continuità dell’assenza

Rientro in servizio dopo il 30 aprile: continuità dell’assenza

La finalità dell’ordinamento è quella di garantire agli studenti una continuità nell’insegnamento quando il docente titolare è assente per lungo tempo, evitando cambiamenti a fine anno che potrebbero nuocere ad una serena conclusione dell’anno scolastico ed alla espressione delle valutazioni finali. L’art. 37 del CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, in caso di rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, prevede espressamente che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

La questione che si pone è l’interpretazione della continuità dell’assenza, quando siano intercorsi giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche non compresi nel giustificativo dell’assenza.

Sul punto si è risolutivamente espressa l’ARAN con l’orientamento applicativo CIRS55 di seguito riportato.

ARAN – CIRS55

“Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?

(…)

Ai fini dell’applicazione della norma ciò che rileva è la continuità dell’assenza. Sotto tale profilo, l’assenza si considera non continuativa qualora si verifichi l’effettiva ripresa del servizio da parte del lavoratore. Ne consegue che, in assenza di una ripresa del servizio, eventualmente anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, nel computo dell’assenza continuativa del docente si considerano anche i citati giorni di sospensione delle lezioni.”

Alla luce del chiarimento ARAN, per la continuità dell’assenza non è necessario che vengano coperti con assenza anche i giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche, qualora non sia intercorsa una manifesta ed effettiva ripresa di servizio da parte del docente: secondo la ratio dell’art. 37 CCNL, a salvaguardia della continuità didattica, il supplente dovrà quindi essere mantenuto in servizio fino agli scrutini finali.

Patrizia Basili