Educazione motoria nella scuola primaria, nota USR Piemonte sulla normativa di riferimento

L’USR Piemonte ha emanato la nota n. 11695 del 1 seettembre 2023 – trovate i link per scaricare la nota in fondo alla pagina -, nella quale vengono riepilogata la disciplina legislativa e regolamentare relative all’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria.
Disciplina legislativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – art. 1, commi 329 e ss.
Decreto Ministeriale n. 90/2022 art. 1 comma 1:
”In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.”
Nota M.I. prot. n. 26952 del 12 aprile 2023 – Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2023/24
“Con il decreto interministeriale n.74 del 28 aprile 2023, si intende dare attuazione alle previsioni di cui all’art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dall’art.44, comma 1, lett. i), decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n.79. L’articolo 1, commi 329 e ss., della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ha previsto che, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, quest’ultimo è introdotto per la classe quinta, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, e per la classe quarta, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali e di organico disponibili a legislazione vigente, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento, da intendersi aggiuntive per le classi che non adottano il modello del tempo pieno rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (classi che adottano il tempo normale). Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall’attuazione delle succitate previsioni non devono derivare situazioni di esubero di personale. In merito ai chiarimenti forniti relativamente all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, si fa rinvio alla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n.2116 del 9 settembre 2022, recante “Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023”, nonché alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e ’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, n.33071 del 30 novembre 2022, recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”.
[…]
In attesa dell’espletamento delle prove concorsuali, di cui all’art. 1, comma 331, della legge di bilancio 2022, al comma 337, è possibile attivare sui suddetti posti contratti di supplenza a favore del personale iscritto nelle graduatorie provinciali delle classi di concorso A-48 e A-49.”
Nota M.I. prot. n. 2116 del 09/09/2022
La nota fornisce chiarimenti operativi per l’a.s. 2022/23, richiamati integralmente per l’a.s. 2023/24, in particolare:
Orario aggiuntivo: le ore di educazione motoria sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore. Rientrano, invece, nelle 40 ore settimanali per le classi V1 a tempo pieno. In quest’ultimo caso possono essere assicurate in compresenza.
I docenti di educazione motoria: facendo esplicito riferimento all’art. 1, comma 332, della legge 234/2021, la nota afferma: ”i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.eADV
Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, […] le supplenze fino al 31/08/2023 e fino al 30/06/2023, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049.
[…] Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.”
Circolare M.I. prot. n. 43440/2023 – “Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”
Punto 2.3 – Disposizioni particolari per la scuola primaria
“I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione. Il criterio sopra esposto vale anche per gli spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria, come precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 settembre 2022, n. 2116.eADV
La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).”
O.M. n. 112/2022
Art. 13, comma 20
“L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo“.
D.M. n. 131 /2007, art. 4 (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)eADV
“1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. […].”
Essenziali indicazioni operative
a) Ore di programmazione
Come chiarito dal Ministero con nota prot. n. 2116 del 9 settembre 2022, gli spezzoni orari relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria saranno trattati dai dirigenti scolastici al pari di quelli relativi a posti comuni, di lingua o sostegno. Ne consegue che i contratti a tempo determinato stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero dovranno essere integrati con le ore di programmazione secondo i criteri indicati dalla nota M.I. prot. n. 43440/2023:
- Per supplenza fino a 11 ore sarà aggiunta 1 ora di programmazione (settimanale): nel caso in cui un docente sia interessato da una pluralità di spezzoni l’ora di programmazione dovrà essere aggiunta facendo riferimento alla loro somma totale (es: 5 ore di ed. motoria + 4 ore spezzone part time comuni= 9 ore + 1 di programmazione). Qualora la somma degli spezzoni derivi da ore provenienti da diverse istituzioni scolastiche sarà cura dei dirigenti accordarsi circa le modalità di esecuzione della programmazione (prevedendo, ad esempio, la possibilità di effettuare la programmazione a rotazione tra gli istituti interessati);
- Per supplenze da 12 a 22 ore saranno aggiunte 2 ore di programmazione (settimanale).
È essenziale raccordarsi puntualmente con l’Ufficio di Ambito Territoriale di riferimento, che dovrà dare indicazioni affinché venga garantito che per ogni docente non vengano attribuite più di 2 ore di programmazione nella somma degli spezzoni.eADV
Stante l’equiparazione dello stato giuridico ed economico del docente di educazione motoria a quello del docente del medesimo grado di istruzione, si ritiene possibile l’eventualità di operare completamenti orari su medesimo orario settimanale e grado di istruzione fino al limite orario previsto dal CCNL di Comparto vigente. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 131/2007, il completamento sarà conseguibile, nell’ambito del predetto limite, anche “con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.”
In merito all’organizzazione dell’attività di educazione motoria, le Istituzioni Scolastiche possono fare riferimento alle forme di autonomia didattica ed organizzativa qui di seguito esplicate D.P.R. n. 275/99
Art. 4 (Autonomia didattica)
[…]
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;
[…]
d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso;
[…]eADV
Art. 5 (Autonomia organizzativa)
[…]
3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.
b) ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO: rinvio al CCNL Comparto Scuola 2007 (2006 – 2009)
Art. 28.
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
[…]
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
[…]
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.