Tutte le misure per la scuola del D.L. 111 tra le quali il green pass e chi ne è esonerato

E’ stato pubblicato in Gazzatta Ufficiale il D.L. 6 Agosto 2021 n. 111 con tutte le misure previste per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, scaricabile qui: SCARICA D.L. .
I PUNTI PRINCIPALI
All’art. 1 si legge che le attività scolastiche dovranno essere svolte prevalentemente in presenza. Per permettere la didattica in presenza sono obbligatorie le seguenti misure:
- mascherine per tutti al disopra dei 6 anni
- distanziamento di almeno un metro
- divieto di accesso ai locali scolastici per chi ha una temperatura superiore ai 37.5° C
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono derogare dalle norme nazionali nelle zone rosse e arancione o in presenza di focolai, garantendo la possibilità dei laboratori in presenza e l’inclusione degli alunni disabili e BES.
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 il personale della scuola e gli studenti universitari sono tenuti ad esibire la Certificazione Verde. Dopo il Quinto giorno di assenza il lavoro è sospeso senza retribuzione.
Sono esentati dall’esibizione del Certificato Verde (Green Pass) coloro che sono esentati dalla vaccinazione come da circolare (SCARICA LA CIRCOLARE PER GLI ESENTI)
I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso della Certificazione Verde. Sono previsti 358 milioni di euro per coprire le assenze del personale di chi non è in possesso della Certificazione Verde, che il d.l. definisce assente ingiustificato.