Scuole chiuse e anno di prova

I docenti immessi in ruolo il 1 settembre 2019 si stanno chiedendo come sarà valutato quest’anno scolastico ai fini del superamento dell’anno di prova.
la Legge 107/15 comma 116, ha previsto che “per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche” .
Tale possibilità con la chiusura delle scuole di fatto sarebbe preclusa. Il decreto legge 18/2020, meglio conosciuto come Cura Italia, tramutato in legge il 24 Aprile, è intervenuto in merito alla questione del superamento dell’anno di prova con l’art. 121 ter 1. “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio.“
Quindi i giorni di presenza in servizio verranno calcolati proporzionalmente rispetto al periodo di chiusura delle scuole. La stessa proporzione si amplia ulteriormente per chi è in part-time. L’anno inoltre è valido ai fini giuridici ed economici anche per la progressione di carriera.