Ruolo, dal 1° settembre 2020 scatta il vincolo quinquennale nella sede

Il Decreto Legge 126/2019 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha invece introdotto il c.d. “blocco quinquennale” cioè l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2020\2021.
Tutti i docenti a qualunque titolo, quindi da qualsiasi graduatoria, destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Pertanto il blocco si applica a tutte le assunzioni indipendentemente da quale graduatoria avvengano e si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie ma viene esteso anche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola.
Il vincolo non si applica per:
– Le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
– Al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona con handicap grave.
– Al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.