Permesso per lutto

Permesso per lutto

I permessi retribuiti per lutto sono espressamente disciplinati per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15 c.1 e 19 c.9 del CCNL 2006/09

Tali articoli prevedono che:

Il dipendente della scuola, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA.

Il lutto spetta anche in caso di separazione perchè non è cessato il vincolo matrimoniale, non spetta più con il divorzio.

Gradi di parentela

Parenti di primo grado    
– Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado          
– Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.          
– Nipoti e nonni; linea retta:  nipote, padre, nonno (che non si conta). 

Affini di primo grado
– Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e  nuora

Il contratto pertanto è molto generico, i tre giorni non devono necessariamente corrispondere con l’evento luttuoso e possono essere non continuativi.

In particolare, l’ARAN ha affermato che:

L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Quindi è possibile posticipare la richiesta dei tre giorni anche per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni (spostamenti legati all’evento, pratiche burocratiche), questa dovrà avvenire in un periodo di tempo ragionevolmente congruo e deve essere attinente al decesso.

Il contatto pertanto permette flessibilità nella richiesta, che è affidata al buon senso delle parti.

Guido Ferrari

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