Non è possibile utilizzare il docente di sostegno per le sostituzioni

di Guido Ferrari
Utilizzare il docente di sostegno per la sostituzione di colleghi assenti è una pratica estremamente lesiva dei diritti dell’alunno diversamente abile e della sua classe.
L’art.13 comma 6, della Legge 104/92, dice: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Alla luce dei principi della Legge Quadro 104, considerando che l’Insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è inserito l’alunno portatore di handicap, non è quindi possibile che venga destinato a supplenze quando ha programmato attività di integrazione scolastica con l’alunno o con la classe, sia se in compresenza che da solo. A questo proposito citiamo la nota della Direzione Generale per la Puglia prot. 7938 dell’11 settembre 2008, ripresa dalle note dell’USP di Bari prot. 345 del 19 gennaio 2011 e prot. 76/1 del 4 maggio 2011. Giova anche ricordare la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010 che chiarisce “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.