Mobilità: quando viene riconosciuto il servizio nelle scuole paritarie?

Mobilità: quando viene riconosciuto il servizio nelle scuole paritarie?

Giungono da tutta Italia domande riguardo alla mancata valutazione, da parte dei provveditorati, nella mobilità dei servizi preruolo prestati dai docenti nelle scuole primarie paritarie. In questo articolo si cercherà di fare un po’ di chiarezza, poiché in merito c’è molta confusione.

Il CCNI sulla mobilità affronta questo punto nelle note comuni delle tabelle di valutazione dei titoli, in cui è scritto testualmente “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenutolo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali”.

I docenti che hanno presentato la domanda di mobilità hanno, quindi, diritto al punteggio di preruolo svolto:

  1. nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, fino al 31/08/2008;
  2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;

La confusione maggiore nasce per il servizio prestato riguardo al punto 1), poiché, prima di tutto, è valutabile il servizio fino al 31/08/2008 e poi tali scuole devono aver mantenuto lo status di parificate, quindi il riconoscimento dipende dalla “parificazione” e non dalla “parità”.

La legge 62/2000 non abrogò l’istituto della “parifica” delle scuole elementari, quindi, il fatto che queste abbiano ottenuto o meno il riconoscimento della “parità” non ha influito sullo status di “parificata”.

La “parifica” è subordinata ad una convenzione stipulata tra Amministrazione Scolastica ed Ente Gestore della Scuola, sottoforma di contratto pluriennale. Tutte le convenzioni di “parifica” sono scadute il 31 agosto 2008, poiché la legge 27/2006 ha previsto testualmente che: “le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’art. 345 del T.U. n.297/1994”. Quindi, ricapitolando, le convenzioni di “parifica” sottoscritte dalle scuole elementari prima del 2000 hanno avuto valore fino al 31 agosto 2008, successivamente sono state risolte per legge. I docenti di ruolo nelle scuole statali, che hanno servizio di preruolo entro il 31 agosto 2008 nelle scuole elementari parificate hanno diritto al riconoscimento del servizio e, quindi, al relativo punteggio.

Armando Bayo

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