Mobilità docenti immessi nei ruoli nel 2019/20 : indicazioni generali

I docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20 (bozza di contratto) possono presentare domanda di trasferimento quest’anno. La disposizione è prevista dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017.
E’ possibile presentare una domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale. Allo stesso modo sarà possibile , avendone i requisiti , presentare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo.
Mobilità provinciale
Il nuovi possibili vincoli sono quelli previsti dal Decreto Sostegni bis.
Se per l’a.s. 2022/23 si ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo o cattedra in una scuola esprimendo una preferenza sintetica (comune o distretto) non si sarà sottoposti a vincolo triennale. Scatta il vincolo triennale se la scuola in cui si è ottenuto il trasferimento è presente nel comune di attuale titolarità.
Se per l’a.s. 2022/23 si ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo o cattedra in una scuola esprimendo una preferenza analitica (singola scuola) si sarà sottoposti a vincolo triennale (22/23-23-24-24-25).
In caso di precedenza di cui all’art.13 ( scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza) il vincolo non si applica.
Mobilità fuori provincia
In caso di mobilità fuori provincia se per l’a.s. 2022/23 si ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo o cattedra in una scuola esprimendo una preferenza sintetica (comune o distretto) o analitica (singola scuola) si sarà sottoposti a vincolo triennale (22/23-23-24-24-25).
In caso di precedenza di cui all’art.13 , comma1 , punto I , III , IV , VI , VII e VIII ( scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza) il vincolo non si applica.