Maturità 2020: per i commissari interni è un obbligo

Cosa dice la bozza di ordinanza ministeriale sulla Maturità 2020 a propoisot dei commissari interni che sono stati designati dal Consiglio di classe? Più o meno quello che riporta tutti gli anni, ovvero che la “partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola”.
Chi ha accettato l’incarico deve considerare che, secondo l’ordinanza “non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati”.
Ogni assenza va giustificata, e se supera la giornata determina la sostituzione del commissario/presidente (nel primo caso la sostituzione è disposta dal Dirigente scolastico, nella seconda dall’USR).
Se ci fosse da sostituire un commissario, si dovrebbe seguire il seguente iter:
- individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
- individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
- individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
- individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
- nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità: i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione; ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame; iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
Se un commissario o il presidente sono assenti per un solo giorno, le operazioni di esame per quel giorno vengono sospese. In ogni altro caso si provvede alla sostituzione del membro della commissione.