Le sanzioni per mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro da GAE e GPS

L’O.M. 112 /2022 all’art. 14 stabilisce le sanzioni in merito al mancato perfezionamento e all’abbandono di incarico conseguito da GAE e GPS.
Entrando nello specifico:
- La rinuncia ad una supplenza conferita da GAE o GPS, o la mancata presa di servizio entro i termini stabiliti, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Quindi per l’a.s. non è più possibile ricevere supplenze da tutte le classi di concorso in cui si è presenti, sia da GAE/GPS che da GI.
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Quindi, lasciando il servizio si viene depennati da GAE/GPS e graduatori d’istituto per tutti e due gli anni.
- Vincoli alla mobilità, che intende fare il Governo?
- Docente tutor, 150 milioni per 40.000 figure da formare con un percorso di 20 ore gestito da Indire
- Mobilità 2023, al via le domande per i docenti di religione (c’è tempo fino al 17 aprile)
- Commissioni degli esami di maturità 2023: modalità di designazione delle commissioni-obblighi ed esenzioni
- Graduatoria interna di istituto, punti concorso anche per docenti idonei 2020