Lavoratori pubblici fragili: assenze equiparate a ricovero ospedaliero

L’INPS con il messaggio n. 171 del 15/01/2021 ha fornito delle precisazioni riguardo alle assenze dal lavoro dei dipendenti cosiddetti fragili, sulla base dell’articolo 1 della legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021).

I dipendenti pubblici fragili potranno godere di un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1°gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021, dopo quello scaduto il 15/10/2020. La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Si ricorda che l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero ha i seguenti benefici per il dipendente fragile:

  • l’assenza viene computata per il calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio (comporto)
  • l’assenza dà diritto all’intera retribuzione senza alcuna decurtazione degli accessori avente carattere fisso e continuativo (RPD per i docenti).

Il messaggio dell’INPS, inoltre,  pone in evidenza che è stata  prorogata  al  28  febbraio  2021  anche  la  previsione  del  comma  2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre  2020  al  31  dicembre  2020 – che  stabilisce,  per  i  lavoratori  fragili,  lo  svolgimento  di norma  della  prestazione  lavorativa  in  modalità  agile,  anche  attraverso  l’adibizione  a  diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai contratti  collettivi  vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di  formazione  professionale anche da remoto.

Armando Bayo

Armando Bayo

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