INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA ASSOLTA DAL REATO DI ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE (TRIB. BARI-I SEZ. PENALE, 18 maggio 20).

Nel corso degli ultimi anni, si sta espandendo a macchia d’olio il numero dei procedimenti penali avviati nei confronti di insegnanti per reati come l’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) o quello, ancor più grave, di maltrattamenti (art. 572 c.p.).

La casistica è pressoché ricorrente: il docente si vede recapitare una richiesta di chiarimenti dal dirigente scolastico, se non proprio un avvio di procedimento disciplinare dall’Ufficio Scolastico Regionale (Ambito Territoriale di competenza), con cui gli si contesta di aver adottato comportamenti aggressivi (da un punto di vista verbale e/o fisico) nei confronti di un certo alunno. Nella maggior parte dei casi, la richiesta è originata da segnalazioni dei genitori che, con l’avallo del dirigente scolastico, espongono il docente ad un percorso decisamente in salita: il docente dovrà farsi assistere sia sul fronte del procedimento disciplinare (dando mandato ad un sindacato e/o ad un legale di fiducia, come previsto dall’art. 7 L. 300/70), sia sul fronte penale.

Non è infatti inusuale che, dopo qualche tempo, il docente abbia notizia della iscrizione di un reato a suo carico; in altri casi, invece, il procedimento disciplinare viene avviato proprio in conseguenza della notizia di reato.


Il caso.

Nel marzo 2016, l’U.S.R. Puglia-A.T. Bari avvia, su richiesta di una dirigente scolastica, un procedimento disciplinare nei confronti di un’insegnante della scuola dell’infanzia, contestandole comportamenti aggressivi nei confronti di alcuni alunni; il procedimento disciplinare veniva avviato sulla base della relazione della dirigente scolastica e di qualche dichiarazione resa, su richiesta della dirigente, da altri insegnanti di quella scuola.

La docente si rivolge immediatamente alla Gilda degli Insegnanti di Bari, facendosi assistere dall’avv. Raffaella Romano dapprima con una richiesta di accesso agli atti e, successivamente, in sede di ‘controdeduzioni’ nel procedimento disciplinare.

Intanto, i genitori sporgono denuncia nei confronti dell’insegnante, a ciò incoraggiati dal dirigente scolastico (come racconteranno all’ufficiale di P.S. che ne raccoglierà la deposizione). Per questa ragione, a giugno 2016 l’U.S.R.-A.T. Bari sospende il procedimento disciplinare, in attesa degli esiti degli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

A settembre 2016, la docente riceve l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari per il reato di cui all’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina). Per questa ragione, non senza i prevedibili patimenti dovuti all’incognita di un procedimento penale a suo carico e delle possibili ripercussioni sulla sua onorata carriera di insegnante, la docente si rivolge agli avv.ti Raffaella Romano e Damiano Somma del Foro di Bari, i quali in sede dibattimentale evidenzieranno le aporie e contraddizioni delle dichiarazioni rese dal personale scolastico (ivi compresa la dirigente) e chiederanno l’assoluzione della docente con formula piena.

All’esito di un’ampia istruttoria, il 18 maggio 2020 la Prima Sezione Penale del Tribunale di Bari ha assolto la docente dal delitto, a lei ingiustamente ascritto ex art. 571 c.p., <<perché il fatto non sussiste>>, indicando in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Ulteriori aggiornamenti sul caso saranno disponibili dopo il deposito delle motivazioni della sentenza; intanto per una docente si è concluso con successo un triste capitolo della sua vita professionale.

Redazione

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