Il riscatto della Laurea

Il riscatto del corso di laurea permette di utilizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.
Si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
Si può ovviamente riscattare solo il periodo di durata legale del corso e non gli anni fuori corso.
Non si possono riscattare periodi coperti da contribuzione
Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.
Periodi di studio universitario compiuti all’estero
Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.
In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.
Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati
Il riscatto di laurea può essere richiesto anche da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Per i docenti, fintanto che non diventano di ruolo non è conveniente fare domanda di riscatto
QUANTO COSTA IL RISCATTO
Il costo del riscatto per anno solare costa un terzo del reddito lordo di riferimento per quell’anno.
Esempio, con una retribuzione lorda di €21.000 il costo per anno è di € 7.000. Pertanto un corso di laurea della durata di 5 anni costerà €35.000.
RISCATTO AGEVOLATO
L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’ anno di presentazione della domanda
Per il 2020 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.953 euro.
Quindi il costo del riscatto è di 5.264.49 euro per anno di studio con possibilità di rateizzare il pagamento fino a 120 rate mensili, inoltre è possibile detrarre dalle tasse il 50% dell’importo. Importanti chiarimenti in merito vengono dati dalla circolare Inps nr. 6 del 20/01/2020
Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996
L’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.
Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta sul portale www.inps.it muniti di codice fiscale e pin dispositivo
E’ opportuno precisare che una volta ricevuta la risposta dall’inps sull’entità del riscatto, prima di iniziare a pagare le rate di riscatto si può inviare richiesta di rinuncia.