Green Pass, la risposta alle domande frequenti del USR Piemonte (seconda parte)

Green Pass, la risposta alle domande frequenti del USR Piemonte (seconda parte)

L’USR del Piemonte ha pubblicato una serie di risposte alle domande frequenti sul Green Pass. Le potete trovare anche qui. La prima parte delle risposte le abbiamo pubblicate qui.

9) Nel caso in cui gli alunni in classe possano avere un metro di distanza tra di loro, potranno non indossare la mascherina chirurgica ovvero non indossare niente o una mascherina di comunità?

L’utilizzo della mascherina è previsto per le attività scolastiche, fatta eccezione per le attività sportive e per gli studenti con età inferiore ai 6 anni, indipendentemente dalla distanza interpersonale, rispetto alla quale la misura di almeno un metro è comunque raccomandata.

Il DL 6 agosto 2021, n° 111, dispone : ”a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.

“L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. […] Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.” (Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021).

10) L’art 1 comma 3 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 fa riferimento a protocolli e linee guida che potranno disciplinare la deroga all’obbligo di utilizzo delle mascherine se tutti gli studenti hanno completato il ciclo vaccinale o abbiano certificato di guarigione in corso di validità. La deroga sarà applicabile anche per il personale docente?

Al momento la norma prevede la deroga per gli studenti, che hanno completato il ciclo vaccinale o che abbiano certificato di guarigione in corso di validità. La citata norma si riferisce esplicitamente in via esclusiva alle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Inoltre, le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni specificano: “ogni
lavoratore, […] anche se ha completato il ciclo vaccinale […] dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un’appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate”.

11) Quale sarà la procedura di inserimento “assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione di certificazione verde”?

Dovrebbe essere predisposta una specifica tipologia di assenza tra quelle già presenti nel sistema SIDI.

12) Lo scorso anno scolastico per le assenze superiori ai 3 giorni degli alunni dell’infanzia, il rientro necessitava della certificazione medica, come bisognerà regolarsi per questo anno scolastico?

Il Piano Scuola 2021-2022 non riporta alcuna indicazione specifica a riguardo, per cui restano in vigore le disposizioni dell’anno scolastico 2020/21, salvo diversa indicazione da parte della Regione Piemonte. In base al disposto del Piano scuola 2021-2022, per quanto non aggiornato rispetto al precedente anno scolastico, 2020/21, trova conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80 compresi gli aspetti organizzativi definiti per il pre e post scuola”. Nel documento indicato si legge: “Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica”.

13) Ho ricevuto una richiesta di attivazione della Didattica a distanza per l’anno scolastico 21/22 da parte della mamma di un allievo che nell’anno scolastico precedente risultava essere immunodepresso. Poiché permangono le stesse condizioni di salute, è ancora possibile l’attivazione della DAD?

La Didattica a Distanza è possibile per gli studenti immunodepressi che ne abbiano necessità attestata
da documentazione medica specifica. Nel Piano scuola 2021- 2022 viene confermata la possibilità della didattica a distanza per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie.

14) Quali sono i criteri da tenere in considerazioni per l’occupazione delle camere in un convitto, quando si presenti la necessità di ospitare almeno n. 2 convittori per stanza con servizi comuni?

Occorre operare una valutazione specifica relativa al distanziamento dei letti nella stanza, avvalendosi eventualmente della consulenza del RSPP. Il testo del Piano scuola 2021- 2022, pag. 17, quando fa riferimento all’attività convittuale e
semiconvittuale specifica: “Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative agli spazi e personale ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone: – un Piano di pulizia e igienizzazione approfondita […] – Un piano di lavoro del personale Ata [….] – l’organizzazione dei turni di refezione – La destinazione d’uso degli spazi mensa – All’interno delle camere, qualora non sia possibile assegnare a ciascuno una camera singola va pianificato il distanziamento tra i letti.[…]”.

15) È possibile concedere l’utilizzo delle palestre e/o di altri locali scolastici, ad enti esterni per lo svolgimento di attività sportive?

Fatta salva la priorità di svolgimento delle attività didattiche, è possibile valutare la concessione dei locali esclusivamente in zona bianca, avendo cura di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti riguardo pulizia e sanificazione dei locali.

Il Protocollo d’intesa sottoscritto il 14 agosto 2021 riporta “Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)”.

Il Piano scuola 2021- 2022 a riguardo specifica: “Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.”

16) È possibile accogliere, nelle scuole primarie e secondarie di 1°, gli studenti delle scuole di 2°, impegnati nei PCTO o per le attività di tirocinio ai sensi del DM 249/2010?

Sì, è possibile accogliere gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio o nei PCTO, avendo cura di rispettare le prescrizioni in termini di salute e sicurezza connesse alle singole attività ed alla situazione emergenziale. Il Piano scuola 2021- 2022 indica che “Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”, indicazione che è confermata in maniera integrale nel Protocollo d’intesa sottoscritto il 14 agosto 2021, definendo le caratteristiche di realizzabilità dei PCTO da parte dell’ IISS del secondo ciclo di istruzione e di tutti i soggetti accoglienti.

Roberto Bosio

Roberto Bosio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *