Green Pass, la risposta alle domande frequenti del USR Piemonte (prima parte)

Green Pass, la risposta alle domande frequenti del USR Piemonte (prima parte)

L’USR del Piemonte ha pubblicato una serie di risposte alle domande frequenti sul Green Pass. Le potete trovare anche qui. Le altre risposte alle domande frequenti le trovate a questo link.

1) La prima dose del vaccino dà validità immediata al Green pass o si devono aspettare i 15 giorni?

Il Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione assume validità dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose.

L’articolo 9, Decreto Legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, specifica «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.

2) Esiste l’obbligo eventuale di Green pass nelle mense scolastiche per gli allievi dai 12 anni in poi? L’obbligo di possesso del Green Pass deve essere esteso anche agli studenti convittori e semiconvittori?

L’obbligo di Green Pass non è previsto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il DL 6 agosto 2021, n°111 istituisce dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. Detta disposizione non prevede l’obbligo di possesso del Green Pass per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

3) Per il controllo del GreenPass, chi può essere delegato dal Dirigente Scolastico per questa mansione, nel rispetto della normativa?

Il Dirigente Scolastico può delegare il personale della scuola. Non è prevista l’assegnazione dell’incarico a soggetti esterni.
“Il DL 6 agosto 2021, n°111, stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde, da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.” (Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021).

4) L’esibizione del Green Pass deve essere quotidiana come parrebbe evincersi dalla norma? E se sì, come conciliare il controllo in istituti con numerosi plessi e con orari giornalieri dei docenti e del personale variabili?

La verifica del possesso della Certificazione Verde deve essere effettuata giornalmente, non essendo possibile acquisire il dato della durata della validità del certificato. Al momento la verifica avviene attraverso l’Applicazione “VerificaC19”, ma il Ministero sta implementando un sistema di verifica automatica attraverso il portale SIDI.

La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell’istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione […] e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. […] Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste. […] limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell’istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni
singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”.

Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso – fondato sull’utilizzo della piattaforma SIDI – non ne consentirà l’adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.“(Nota M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021).

5) È corretto recepire che il personale scolastico in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione – permanente o temporanea – non è tenuto ad effettuare tamponi per l’accesso ai locali della scuola?

Il personale in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione non è tenuto ad effettuare tamponi per la durata dell’esenzione.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.”

La Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021 specifica inoltre che ”Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione […] deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani. Nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.”

6) Quali caratteristiche e requisiti deve possedere un documento attestante l’esenzione del lavoratore dalla vaccinazione per essere considerato valido?

Il certificato di esenzione dovrà essere rilasciato da medici vaccinatori dei Servizi Sanitari Regionali o dei Medici di Medicina Generale di libera scelta degli assistiti. Essi dovranno contenere le informazioni essenziali di identificazione del lavoratore, la specifica dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”, la durata della certificazione, i dati identificativi e la firma del medico. Non potrà contenere ulteriori dati sanitari.

Secondo quanto disposto dal Ministero della Salute (circolare n. 35309 del 4 agosto 2021) “fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. […] Le certificazioni dovranno contenere: ‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; ‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _” (indicare la data, al massimo fino al 30
settembre 2021); ‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); ‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).”

7) Per personale esterno che opera in mensa e per quello che è assegnato all’attività educativa per gli alunni disabili, chi deve assicurare il possesso del Green Pass?

Al momento il possesso del Green Pass è previsto esclusivamente per il personale scolastico. “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.” (Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021). L’applicazione del DL 111/2021 non riguarda, al momento, il personale non scolastico.


8) Solitamente scaglionando i gruppi classe i genitori degli alunni dell’infanzia accompagnano all’interno i bambini per preparare i lettini e aiutare i bambini nella sistemazione dell’armadietto. Come bisogna regolarsi con il controllo del Green Pass?

Il controllo del possesso del Green Pass è previsto dalla norma esclusivamente per il personale scolastico. E’ necessario, tuttavia, ridurre l’accesso ai visitatori e consentire l’accompagnamento nella struttura ad un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori.

Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 così riporta: “Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: […] accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.”

Roberto Bosio

Roberto Bosio

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