Graduatorie interne d’Istituto e mobilità: Bonus 10 punti

Molto spesso ci si chiede se si ha diritto o meno al bonus una tantum di 10 punti sia per la mobilità, che per le graduatorie interne d’istituto.
La tabella di valutazione titoli allegata al CCNI sulla mobilità 2019/20 2020/21 2021/22 recita:
“A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 Punti”
la nota 5 ter precisa che per acquisire questo punteggio è sufficiente un triennio compreso tra l’anno scolastico 2000/2001 e 2007/2008. A partire dall’a.s. 2007/08 il bonus non si perde a seguito di:
- domanda di trasferimento interprovinciale
- domanda condizionata
- domanda di trasferimento nella scuola primaria, all’interno dello stesso circolo tra posto comune e posto lingua
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio previsto dall’art. 13 del CCNI
Si perde a seguito di:
- Ottenimento trasferimento con domanda volontaria o passaggio
- Assegnazione provvisoria
Una volta acquisito il punteggio, la sola presentazione della domanda, senza ottenimento del trasferimento non comporta la perdita del punteggio.
Buongiorno, non riesco a capire come attribuire il bonus 10 pt per la continuità. Io sono entrata in ruolo nel 2007-08, sarei quindi fuori da questo bonus? È solo per chi in quell’intervallo 2000-01 / 2007-08 era di ruolo , mi sembra di aver capito. Grazie