Gps, Gae e GI: cosa succede in caso di rinuncia della supplenza

Gps, Gae e GI: cosa succede in caso di rinuncia della supplenza
Cosa avviene in caso di rinuncia alla supplenza, mancata assunzione o abbandono del servizio per Graduatorie provinciali supplenze e d’istituto

Con l’Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020, il ministero dell’istruzione ha posto le basi per l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per i prossimi due anni scolastici.

Cosa succede in caso di rinuncia a supplenza da GPS (e GAE)

Se siamo assenti alle convocazioni per le graduatorie provinciali per il sostegno (GPA) o le graduatoria ad esaurimento (GAE) – o rinunciamo alla proposta di assunzione a tempo determinato -, perdiamo la possibilità di conseguire altre supplenze sulla base delle GAE e GPS per quell’insegnamento.

Cosa succede in caso di rinuncia a supplenza da graduatorie d’istituto (GI)

La rinuncia a una proposta contrattuale da graduatoria d’istituto per un’aspirante inoccupato o che non abbia una valida motivazione, comporta la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa alla graduatoria da cui si è stati convocati – non a tutte le graduatorie in cui siamo inseriti.

La mancata risposta (se la comunicazione della scuola è arrivata al destinatario) equivale alla rinuncia.

Cosa succede se rinuncio dopo l’accettazione della supplenza, o successivamente

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione di una supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze – non solo nella graduatoria in cui si è verificata la mancata assunzione di servizio.

Lo stesso discorso va fatto anche in caso di abbandono del servizio.

Vittorio Borgatta

Vittorio Borgatta

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