Fine lezioni 2022, i docenti possono essere impegnati solo in attività previste dal piano annuale

Dopo la fine della scuola gli insegnanti possono essere impegnati nelle attività funzionali all’insegnamento così come definite dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09. Si tratta di attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lo preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adattate dai predetti organi.

Piano annuale elle attività

Le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono solo quelle indicate nel piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico. Il piano può essere modificato sempre con la deliberazione dello stesso organo collegiale.

Quando non c’è scuola, i docenti non devono essere a scuola nell’orario di cattedra, devono essere presenti solo per le attività previste nel piano annuale, ovvero:

  • eventuali consigli di classe;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del collegio dei docenti;
  • eventuali attività di aggiornamento o aggiuntive deliberate dal collegio docenti.

Nessun DS può imporre la semplice presenza scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze).

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Pertanto, qualora il dirigente scolastico imponga obblighi non previsti dal piano delle attività, la UIL Scuola suggerisce di presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l’eventuale ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna).

Vittorio Borgatta

Vittorio Borgatta

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