Cosa sono le MAD e come si inviano

Messe a disposizione conosciute come MAD sono una possibilità per gli aspiranti ad una supplenza

La sigla Mad sta per: «messe a disposizione». Si tratta di istanze atipiche che contengono una manifestazione di volontà da parte di aspiranti docenti di accettare eventuali supplenze da parte del dirigente scolastico della scuola dove siano state depositate.

Vengono presentate da aspiranti non inclusi nelle graduatorie a esaurimento della provincia di riferimento e nelle graduatorie di istituto delle scuole di presentazione. Il consiglio è di inviare le Mad via Pec ad ogni singola scuola. Gli elenchi degli aspiranti che abbiano presentato le Mad non dovranno essere pubblicati a prescindere ma i dirigenti scolastici dovranno disporre la pubblicazione degli elenchi delle Mad solo dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto e  cioè quando, in vista della necessità di assumere un supplente, il dirigente scolastico abbia riscontrato la totale assenza di aspiranti sia nella graduatoria dell’istituzione scolastica procedente che nelle graduatorie delle scuole viciniori. Una situazione che complica il regolare avvio dell’anno. Quest’anno resa ancora più gravosa dalla carenza di candidati per le supplenze.

L’amministrazione ha evidenziato, inoltre, che «gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cosiddette Mad»  «sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8». Il regolamento è il decreto 131/2007.

Le disposizioni sulle Mad sono state introdotte su richiesta dei sindacati firmatari del contratto di lavoro: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams.

Nel 2019  sono stati circa 11 mila, infatti, i contratti a tempo determinato che sono stati stipulati dai dirigenti scolastici, soprattutto al Nord, con i docenti precari, per far fronte alle esigenze di servizio. Che sono intervenute dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto. Si tratta di assunzioni che vengono disposte nei confronti di aspiranti docenti, spesso in possesso del mero titolo di studio di accesso all’insegnamento.

Assunzioni che vengono effettuate per mancanza di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento provinciali e delle graduatorie di istituto. La materia, peraltro, è atipica, non essendo regolata da un corpus normativo organico e specifico. La prassi, prima solo residuale, è andata intensificandosi negli ultimi anni, a causa del decremento del numero degli aspiranti collocati nelle graduatorie tipiche. E il fenomeno è presente soprattutto al Nord, specialmente nella scuola primaria. Laddove i dirigenti scolastici, per reperire i supplenti, spesso sono costretti a ricorrere a questa tipologia di assunzioni.

Ogni scuola, quindi, di solito, emana un provvedimento con il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle messe a disposizione. Termini che variano da scuola a scuola. E rifacendosi, in via analogica, alla normativa per il reclutamento dei supplenti. Comprese le disposizioni che regolano le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza.

La questione, peraltro, è molto delicata. Perché la normativa sulle supplenze è normativa speciale. Che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione è insuscettibile di interpretazione analogica. E quindi non potrebbe essere applicata a situazioni diverse da quelle per le quali è stata emanata: le supplenze da graduatorie a esaurimento e quelle da graduatoria di istituto.

Ciò vale a maggior ragione per le disposizioni del regolamento sulle supplenze (decreto 131/2007) che regolano le sanzioni. Il diritto punitivo, infatti, è per sua natura tassativo. Per punire qualcuno, quindi, è necessario che il comportamento ritenuto illegittimo sia previsto come tale da una specifica disposizione di legge o di contratto. E in assenza di tale disposizione la punizione non è applicabile.

Pertanto, qualora un supplente assunto tramite Mad dovesse rinunciare a una proposta di assunzione o dovesse abbandonare una supplenza, nel caso in cui venisse sanzionato per effetto dell’applicazione di una disposizione del regolamento delle supplenze, la punizione potrebbe risultare illegittima. E l’interessato potrebbe avere gioco facile a farsela annullare dal giudice. Con tutto ciò che comporta in termini di costi per l’erario e ulteriori complicazioni in sede di applicazione della sentenza. Si pensi, per esempio, al docente depennato, che ottenesse il reintegro nella graduatoria e che rivendicasse una supplenza già assegnata ad altro docente per effetto del depennamento. Insomma, una reazione a catena, che rischierebbe di complicare ulteriormente il reperimento e il reclutamento dei supplenti in una situazione già di emergenza. E che potrà essere risolta solo con un intervento legislativo o regolamentare.

Il Dirigente Scolastico per conferire le supplenze segue un determinato iter nella valutazione delle graduatorie di istituto. Infatti, la nomina viene regolamentata dagli artt. 5 e 6 del Regolamento delle supplenze, approvato con D.M. 13 giugno 2017. Per ciascuna classe di concorso viene formata una graduatoria distinta in tre fasce che viene utilizzata secondo quest’ordine: prima fascia (gli iscritti delle GaE), seconda fascia (i docenti abilitati) e terza fascia (i docenti in possesso del solo titolo di studio). Quindi, il Dirigente Scolastico per nominare un docente supplente dapprima seguirà l’iter sopra indicato e successivamente, esaurite le GI, considererà le graduatorie degli istituti viciniori a livello provinciale. Nel caso in cui siano terminate tutte le graduatorie a livello provinciale, Il Dirigente Scolastico prenderà in considerazione la domanda di messa a disposizione. Per questo motivo è molto importante inviarla. Il non invio comporta la possibilità di privarsi di questa opportunità di lavoro.

  Va da sé che per la nomina del supplente, se inserito nelle graduatorie di istituto, il DS fa riferimento nella sua valutazione alla sua posizione in graduatoria. Diversa, invece, la situazione per chi invia la domanda di messa a disposizione. È ovvio, o almeno prevedibile, che il DS nella sua valutazione per la nomina della supplenza farà riferimento al portfolio professionale del docente esaminato. Questa constatazione parte dal presupposto che la domanda di messa a disposizione sia stata inviata non solo correttamente, ma anche in maniera professionale.. Se due o più docenti vengono esaminati per una determinata classe di concorso, partendo dal presupposto che hanno tutti rispettivamente il titolo di studio di accesso all’insegnamento per quella classe di concorso , il DS farà riferimento al servizio prestato in altre scuole e alla formazione, quindi agli eventuali titoli culturali conseguiti.

MODELLO MAD

Vincenzo Nicolosi

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