Congedo Matrimoniale

Per il matrimonio ogni docente ha diritto ha 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale. Questi giorni non si possono spezzare e devono essere presi tutti assieme e possono essere fruiti da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio.
L’Art. 15 comma 3 del ccnl 2006/09 recita: Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso
UNIONI CIVILI – CONGEDO MATRIMONIALE
L’art. 19 del CCNL 2016/18 recita:
- Al fine di assicurare l’effettività della tutela
dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra
persone dello stesso sesso di cui alla legge
n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente
CCNL riferite al matrimonio, nonché le
medesime disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti,
si applicano anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile.
Pertanto anche per l’unione civile spettano i 15 giorni di congedo matrimoniale
DIRITTO
Ricordiamo che il congedo matrimoniale è un diritto e non è soggetto ad alcuna discrezionalità da parte del Dirigente che può solo prenderne atto e laddove sussistano le condizioni nominare un supplente