Concorso straordinario secondaria: punteggio voce A.3 – Titolo di accesso Insegnante Tecnico Pratico
La tabella di valutazione dei titoli del concorso straordinario per il ruolo nella scuola secondaria (allegato D del bando) si compone di varie voci, analizziamo quella relativa al titolo di accesso identificata con A.3, vale a dire il titolo di accesso per Insegnante Tecnico Pratico (ITP).
Nella voce A.3.1 si considera il titolo di accesso per la specifica classe di concorso per cui si intende partecipare, questo può essere:
- Diploma di maturità tecnica o professionale;
- Diploma di scuola secondaria, Laurea magistrale o diploma di II livello, solo per la classe di concorso di conversazione in lingua straniera B02, conseguiti presso il paese ove la lingua per cui si concorre è ufficiale.
Tale titolo sarà valutato in base al voto di conseguimento riportato in centesimi, la frazione di voto sarà approssimata per eccesso nel caso fosse uguale a 0,50 o superiore.
Non si assegna alcun punteggio se il voto è inferiore o uguale a 75, se invece è superiore il punteggio si calcola con la seguente formula:

Ad esempio, un diplomato con 43 su 60 dovrà per prima cosa riportare il voto in centesimi:

quindi approssimato per eccesso sarà 72. L’aspirante in questo caso si vedrà valutato il proprio titolo di accesso zero perché inferiore a 75/100.
Un aspirante diplomato con 50 su 60, invece, avrà un voto in centesimi pari a 83, quindi il suo punteggio sarà calcolato così:

Quindi il punteggio relativo al titolo di accesso sarà pari a 1,60.
Nel caso in cui si ottenessero valori con più cifre dopo la virgola si dovranno approssimare al secondo decimale.
Tutti i titoli in cui il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici saranno valutati 1,5 punti.
Nella voce A.3.2 si valuta il possesso dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso richiesta, conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione.
Tale voce permette di acquisire 2 punti in aggiunta a quelli della A.3.1. Naturalmente saranno valutati allo stesso modo i titoli corrispondenti ai precedenti acquisiti all’estero riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.