Chi è escluso dalla Graduatoria di istituto dei perdenti posto?

Il ccni della mobilità precisa all’art. 13 comma 2 coloro che sono esclusi dalla Graduatoria di istituto:
“ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI
POSTO. a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a)I’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a
condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita. Nel
caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra. c) Il personale beneficiario
delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al
SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di
istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto.