ASSENZE PER MATERNITÀ – INDENNITÀ FUORI NOMINA

ASSENZE PER MATERNITÀ – INDENNITÀ FUORI NOMINA

di Filippo de Carlo

Nell’approssimarsi del termine delle lezioni/delle attività didattiche, è utile alle docenti in astensione obbligatoria per maternità o per complicanze della gestazione conoscere quali siano gli istituti – indennità a loro tutela.

            Ai sensi degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 151/2001, il personale assunto a tempo determinato che si trovi in un periodo di astensione obbligatoria per maternità (o per complicanze della gestazione) oppure che incominci tali periodi entro i 60 giorni successivi alla data prevista per la scadenza del contratto può fruire di una indennità, chiamata “indennità di maternità fuori nomina”.

Esemplifichiamo i due casi possibili.

  • Docente in servizio, in astensione obbligatoria per maternità (o per complicanze della gestazione), con contratto ancora non scaduto (articolo 24, comma 1)

Alla scadenza del rapporto di lavoro, al docente a tempo determinato spetterà comunque, per il restante periodo di congedo per maternità che non sia coperto da ulteriori contratti di lavoro, l’indennità di maternità fuori nomina, una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita.

In base all’art. 68 del D.Lgs. 151/2001: il periodo di maternità coperto dall’indennità dell’Inps va dai due mesi precedenti la data effettiva del parto fino ai tre mesi successivi alla data del parto stesso.
Vai al link del modello di domanda: Modello

  • Docente a tempo determinato che vada in astensione obbligatoria per maternità (o per complicanze della gestazione) entro i 60 giorni che seguono la scadenza del contratto di lavoro (articolo 24, comma 2 e 3)

Il docente assunto a tempo determinato che abbia cessato l’ultimo periodo di servizio non oltre i 60 giorni che precedono il congedo per maternità (o l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze) ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione in godimento all’atto dell’ultima prestazione lavorativa.
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La domanda va presentata al proprio datore di lavoro (tutta la procedura dell’indennità è a suo carico), di regola prima della data di inizio del congedo di maternità.

Nel caso di corresponsione dell’indennità fuori nomina, è prevista la contribuzione figurativa integrale, cioè la copertura totale ai fini pensionistici del periodo.

L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto.

L’indennità di maternità fuori nomina sostituisce l’indennità di disoccupazione per l’intera durata del trattamento di maternità

Redazione

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