Assenze per malattia docenti a tempo indeterminato

Assenze per malattia docenti a tempo indeterminato

La comunicazione avviene per via telematica all’inps

L’assenza per malattia o la sua continuazione, salvo legittimo impedimento, va comunicata a scuola entro l’inizio del proprio orario di lavoro, specificando anche, se è possibile, quanti giorni di assenza si prevedono. Con circolare n. 1 del 19 marzo 2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito informazioni e indicazioni operative in materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. In attuazione della previsione di cui all’art. 55 septies, secondo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, il certificato medico attestante l’assenza per malattia del dipendente pubblico dovrà essere inviato per via telematica all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia.

Tenuti alla trasmissione tramite il sistema di accoglienza centrale (SAC) reso disponibile dal MEF, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008 sono i medici dipendenti del SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN. Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all’INPS, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia o in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica del lavoratore di una copia di tali documenti, il medico comunica al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L’invio telematico assolve il lavoratore dall’invio tramite raccomandata A/R del certificato alla propria amministrazione entro i 2 giorni successivi all’inizio della malattia (nella circolare si fa riferimento ad un termine di due giorni, ma per il Comparto Scuola deve intendersi il termine di cinque giorni previsto dal CCNL vigente, art. 17, co. 11). Resta fermo il suo obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali.

Reperibilità

Durante la malattia il docente è soggetto all’obbligo di reperibilità dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’Amministrazione, per il tramite dell’INPS, ha l’obbligo di procedere agli accertamenti fiscali anche per un solo giorno, salvo impedimenti organizzativi e funzionali.

Il medico che effettua la visita fiscale, una volta constatata l’assenza del docente dal proprio domicilio, lascia una comunicazione con l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo, non festivo, e a giustificare l’assenza dal domicilio alla scuola di appartenenza entro 15 giorni.

Se il docente non giustifica, o se la giustificazione fosse ritenuta inidonea, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio.

L’assenza ingiustificata diminuisce la retribuzione (1/30 per ogni giorno) e non viene calcolata né per l’anzianità pensionistica e previdenziale, né per carriera, ferie o tredicesima.

Un’assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (art. 95 CCNL).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 16 del CCNL in vigore, il docente potrà assentarsi per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (art. 17, comma 16 del CCNL in vigore), previa comunicazione alla scuola della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. Ciò è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 21 luglio 2008 (20080). Secondo i giudici di legittimità infatti: «Per giustificare la violazione dell’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento da casa».

Trattenuta

Per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta).

La ritenuta economica per i primi dieci giorni di malattia di ciascun anno solare è relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. Pertanto ogni evento morboso è “tassato” fino ai primi dieci giorni.

Non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, con i correlativi periodi di convalescenza certificata e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Le voci che ricadono nella decurtazione economica sono tutte quelle aventi carattere fisso e ricorrente richiamate dal CCNL e quelle legate all’effettiva prestazione del servizio. La decurtazione va calcolata in trentesimi. Per la voce retribuzione professionale docenti – RPD – i compensi mensili sono quelli previsti dalla tabella n. 4 del CCNL, per cui le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

Fascia RPDR.P.D mensileTrattenuta Lorda giornaliera
da o a 14 anni€ 164,00€ 5.47
da 15 a 27 anni€ 202€ 6.73
da 28 anni€ 257,50€ 8.58

Vito Carlo Castellana

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