A chi spetta il punteggio di continuità nelle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto?

Spesso nelle scuole si genera confusione quando si deve valutare il punteggio di continuità. E’ importante chiarire innanzitutto che c’è una differenza nella valutazione del conteggio di continuità tra la domanda di mobilità e quello della graduatoria interna d’istituto.
La continuità nelle graduatorie interne di ogni singola istituzione scolastica
Ai fini della formulazione delle graduatorie interne, come chiarisce la nota 5 bis della Tabella di valutazione del ccni sulla mobilità, si prescinde dal triennio. La continuità pertanto, a differenza di quanto avviene nella domanda di mobilità volontaria, si matura già dal primo anno in cui si è titolari ed in servizio nella stessa scuola. Ovviamente non si valuta l’anno in corso
Quando si perde la continuità?
La continuità si perde quando, presentata domanda volontaria di trasferimento, lo si ottiene, oppure in caso di ottenimento dell’assegnazione provvisoria. La si perde anche quando ci si sposta da posto di sostegno a posto comune o viceversa, anche all’interno della stessa scuola.
Quando non si perde?
Non si perde in caso di:
- domanda condizionata
- domanda di trasferimento, per la scuola primaria, da posto lingua a posto comune e viceversa nell’ambito dello stesso circolo di titolarità
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di diritto alla precedenza
- Utilizzazione
La continuità non si perde con la sola presentazione della domanda di mobilità
Il punteggio di continuità assegnato è di due punti ad anno per i primi 5 anni di continuità e di 3 punti ad anno dopo i 5 anni di continuità nella stessa scuola.